ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TAR CAMPANIA: “deve “COMUNQUE” essere garantito l'accesso dei documenti amministrativi necessari per difendere propri interessi, anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso."
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
TAR CAMPANIA SEZ. VI – sent. 02.01.2013 nr.7 -:
“rammenta che, in materia di accesso agli atti amministrativi, l'art. 24 co. 7 della L. n. 241 del 1990, stabilisce che deve “comunque” essere garantito ai richiedenti l'accesso di quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Il significato della norma è inequivocamente quello di consentire "comunque" l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e tanto anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 24 L. n. 241 del 1990”. Nello specifico la sentenza trattava un ricorso avverso il diniego opposto dall’Arma dei Carabinieri ad una richiesta di accesso ai seguenti documenti:1 - copia delle consegne per i militari in servizio alla caserma di ******* in vigore alla data del *********; 2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del ********; 3 - copia del registro di passaggio di consegne del giorno ********; 4 - memoriale del servizio della Stazione ******** dei giorni ************; 5 - copia del registro delle persone che accedono in caserma nei giorni *****; 6 - video filmati delle telecamere di vigilanza al passo carraio e pedonale della caserma ********* nei giorni ******* (dalle ore 22.00 del ** alle ore 6.00 del **). I giudici, nell’accogliere il ricorso hanno ordinato alle Amministrazioni intimate di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione di cui all'istanza di accesso datata ********."
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