CONSIGLIO DI STATO: ANCHE GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA POSSONO CHIEDERE IL TRASEFRIMENTO PER IL FIGLIO MINORE.
Consiglio di Stato, sentenza del 16/12/2013 n. 6016
La sentenza in esame si occupa dell’applicabilità dell’art. 42-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 al personale delle forze di polizia. L’articolo prevede il beneficio del trasferimento temporaneo, laddove il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il Giudicante individua un principio di diritto per il quale quando una norma (come quella in esame) fa riferimento, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, essa debba intendersi applicabile al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, così come ivi individuate, nella massima ampiezza dell’estensione di tale categoria.
Art. 42-bis. D.Lgs. n. 151/2001
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Art. 1 comma 2' D.Lgs. n. 165/2001
Finalita' ed ambito di applicazione
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.