Decreto Lavoro 2014. Ecco i principali contenuti.

23.04.2014 10:25

In allegato il testo del provvedimento e una rassegna stampa

 
 
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Il Governo ha appena chiesto la fiducia sul d.l. 34/2014 (c.d. Decreto Lavoro) recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Il testo del decreto (cd. Jobs Actpuò essere visualizzato qui
 
Ecco in breve i principali contenuti del provvedimento: 


 

Contratto a termine
L'apposizione di un termine al rapporto di lavoro, costituendo l'eccezione rispetto al normale regime a tempo indeterminato, deve risultare da atto scritto a pena di inefficacia.
Per contro, non è più necessario che le assunzioni a termine siano giustificate da "ragioni di carattere tecnico-produttivo-organizzativo-sostitutivo, anche riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro". Ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte, per la medesima mansione, nell'arco dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto. Il principio di contingentamento viene così ridefinito: ciascun datore di lavoro può stipulare assunzioni a termine soltanto nel limite del 20% del totale dell'organico dell'impresa, pena l'obbligo di assumere a tempo indeterminato i lavoratori a termine che eccedono tale limite, mentre le imprese che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre assumere un lavoratore a tempo determinato. 


 

Maternità
Le lavoratrici donne con contratto a termine possono conteggiare anche il periodo corrispondente al congedo di maternità per maturare i requisiti del diritto di precedenza ad essere assunte a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei successivi dodici mesi. In ogni caso, l'informativa sul diritto di precedenza costituisce per il datore di lavoro un obbligo da espletare per iscritto al momento dell'assunzione.


 

Apprendistato
Permane l'obbligo di stipulare per iscritto il contratto e il patto di prova, mentre si può desumere l'abrogazione del piano formativo individuale anche se il datore di lavoro resta comunque vincolato a certificare l'avvenuta formazione dell'apprendista. A tal fine, l'integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, come l'iscrizione ai corsi regionali, diviene, per il salariante, da obbligatoria a discrezionale. L'assunzione di nuovi apprendisti, inoltre, non è più condizionata alla conferma in servizio dei precedenti apprendisti al termine del percorso formativo da questi ultimato. Da ultimo, in caso di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, durante il periodo di formazione, è dovuta all'apprendista una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, imponendo un monte ore di formazione pari al 35% del relativo monte ore complessivo.


 

Contratti di solidarietà
I datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro, i cui criteri di individuazione sono affidati all'emanando decreto interministeriale, potranno beneficiare di uno sconto contributivo previdenziale ed assistenziale. 


 

DURC
La verifica della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali può ora essere effettuata in via telematica mediante un'interrogazione la cui validità è fissata in 120 giorni e che sostituisce a tutti gli effetti il Documento Unico di Regolarità Contributiva. I requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione sono affidati ad un emanando decreto ministeriale.
Vai al testo del Decreto Legge 34/2014



Fonte: Decreto Lavoro 2014. Ecco i principali contenuti. In allegato il testo del provvedimento e una rassegna stampa
(www.StudioCataldi.it)