FF.OO - RICONOSCIMENTO DELLA EQUIPOLLENZA DEI TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DEI CORSI DI FORMAZIONE
LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(GU n.100 del 10-4-1981 - Suppl. Ordinario )
Art. 60-bis.
(( (Equipollenza dei titoli conseguiti). ))
Con decreto del Ministro dell'istruzione, …, è stabilita, … , la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione …, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, … . In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 (in G.U. 20/06/2012, n.142) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185), ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1) l'introduzione dell'art. 60-bis.
Nell’agosto 2014 è stato chiesto al M.I.U.R. — Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - di riattivare il tavolo di lavoro, allargato al competenti rappresentanti delle Regioni ed eventualmente alle amministrazioni di appartenenza del personale destinatario delle previsioni di cui al D.M. 16 aprile 2009 (Forze Armate, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), ove interessate al superamento dei limiti intervenuti a seguito delle recenti riforme sulla scuola secondaria che hanno determinato il passaggio di competenza in materia di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni.
Il M.I.U.R. ha convenuto sull’opportunità e sulla possibilità di addivenire all’emanazione di un adeguato strumento giuridico che definisca, almeno per il pregresso, le equipollenze in argomento. Con una nota del marzo 2015 sono state inoltrate al M.I.U.R. le tabelle contenenti le predette informazioni per la loro valutazione ai fini dell’emanazione del citato strumento giuridico.
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