L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE E DEI RIPOSI SETTIMANALI NON GODUTI HA NATURA NON RETRIBUTIVA MA RISARCITORIA.

03.05.2013 22:22

Commissione tributaria regione Lazio, sentenza 6 febbraio 2013 n. 89/04/2013

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione, poiché ha natura risarcitoria e, dunque, nei termini consentiti, può essere richiesto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto negli anni.

Così si legge nella sentenza n. 89/04/2013, pronunciata dalla quarta sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria il 6 febbraio 2013.

I giudici della commissione tributaria romana hanno accolto, in via definitiva, la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali, illegittimamente trattenute sulla indennità sostitutiva per ferie non godute, sancendone la completa esenzione.

Si osserva, infatti, che l’art. 6, comma 2 del Tuir n. 917 del 1986 prevede l’imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito, c.d. lucro cessante e non anche per quelle indennità, come nel caso in esame, che sono volte a riparare un danno, senza che vi sia un effettivo aumento del reddito.

Secondo l’opinione della commissione tributaria, l’indennità per ferie non godute ha, dunque, natura risarcitoria e non è assoggettata a imposte dirette; del resto, le ferie annuali e i riposi settimanali sono un diritto inderogabile del lavoratore, riconosciuto dalla Costituzione e strettamente connesso alla tutela della salute psico-fisica, quale bene primario da tutelare.

Se per una qualunque ragione, che possa anche dipendere dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo non ne usufruisca, secondo i giudici, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., tale situazione è riconducibile alla fattispecie di fatto illecito.

Pertanto, a fronte di un datore di lavoro, che imponga o permetta un simile comportamento, il lavoratore avrà diritto di ricevere un’indennità che comprenda, non solo la retribuzione ordinaria, ma anche una adeguata maggiorazione, che vada a compensare lo stress psico-fisico.

Da quanto appena esposto, si deduce che l’erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle che comportano un semplice risarcimento per danni della sfera biologica della persona, pertanto, essa ha natura di mera reintegrazione di una diminuzione di carattere patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di riparare la perdita di un reddito (lucro cessante).

Di conseguenza, non vi sono dubbi circa la sua non assoggettabilità ad imposizione Irpef, dal momento che tale indennità non è espressamente annoverata fra quelle che costituiscono ipotesi tassative di reddito imponibile.

Infine, la commissione precisa che si potrebbe fare un distinguo tra la parte di indennità che coincide con la retribuzione ordinaria, dalla maggiorazione in senso stretto, ma dato che in materia il dettato normativo è piuttosto scarno e lacunoso, la richiesta di rimborso deve essere accolta pienamente.


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