MEDIATORE CIVILE/COMMERCIALE - COMPATIBILITA’ X DIPENDENTI FORZE DI POLIZIA
MEDIATORE CIVILE/COMMERCIALE
sentenza del 26 maggio 2014, n. 201400813, il TAR della Calabria
COMPATIBILITA’ X DIPENDENTI FORZE DI POLIZIA
Con una recente sentenza del 26 maggio 2014, n. 201400813, il TAR della Calabria intervenendo nell'ambito del dibattito giurisprudenziale circa la compatibilità tra il ruolo di mediatore civile/commerciale e arruolato delle forze di polizia, ha espresso in senso favorevole la propria posizione evidenziando in particolar modo come il ruolo di mediatore, assimilabile a quello di giudice / conciliatore non comporti la violazione del dovere generale di esclusività della propria attività in capo ad ogni dipendente degli organi di pubblica sicurezza. Pertanto è da ritenersi quanto meno illegittima la negazione de plano di una autorizzazione al dipendente delle forze di pubblica sicurezza che, previo corso regolarmente seguito, voglia iscriversi presso un organismo di mediazione per lo svolgimento saltuario e del tutto sporadico di incarico di mediatore civile e commerciale. In particolare i Giudici della Sezione I° del Tra Calabria, accogliendo il ricorso presentato dal ricorrente (dipendente delle forze di polizia) contro il provvedimento che gli negava l'iscrizione all'albo dei mediatori civili commerciali, hanno evidenziato come "L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in virtù del richiamo dell’art. 60 del t.u. n. 3/57, statuisce il dovere di esclusività per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fissando l’inibitoria del commercio, dell’industria e di professioni o dell’assunzioni di impieghi presso privati e di incarichi presso società costituite a fine di lucro. L’art. 50 del d.p.r. 1982 n. 335, nel regolamentare l’ordinamento del- la Polizia di Stato, dispone che il personale di cui al decreto legislativo non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell’ufficio da lui delegato. La disciplina che regolamenta specificamente l’ordinamento della Polizia di Stato impone prescrizioni più restrittive, atte a introdurre una sorta di incompatibilità assoluta con altre attività, indipendentemente dalla natura privata o pubblica che connota le stesse. Deve, pertanto, riscontrarsi l’obbligo di operare esclusivamente a favore della Polizia di Stato, anche in considerazione della particolare gravosità riconosciuta alle relative funzioni. Ne deriva che l’eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato. Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo e l’eventuale esercizio dell’attività di mediatore non contrasta con il disposto dell’art. 50 né delle altre disposizioni in tema di autorizzazione agli incarichi per dipendenti pubblici o appartenenti alla Polizia di Stato, in considerazione della sostanziale assimilabilità dell’incarico in questione alle funzioni di arbitro o di conciliatore. Il carattere dell’attività in questione, successivamente all’eventuale iscrizione negli elenchi previsti, può infatti concretizzarsi nello svolgimento anche di pochissimi incarichi all’anno anche uno o nessuno –, al di fuori dell’orario lavorativo ed, eventualmente, del luogo di lavoro del ricorrente, fermo l’accertamento da svolgersi in concreto sulla compatibilità del singolo incarico con le funzioni svolte e con i compiti istituzionali. L’attività di mediatore non ha carattere continuativo e può ridursi allo svolgimento di poche ore di attività al di fuori dell’orario lavorativo. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento dell’atto impugnato e la pubblica amministrazione competente deve essere tenuta a riesaminare l’istanza sulla base delle indicazioni di cui in motivazione, con specifico riferimento alla genericità della formulata istanza, salva l’insussistenza di un’astratta incompatibilità tra l’attività svolta dal ricorrente e le funzioni di mediatore. Sulla scorta di siffatte valutazioni giuridiche-normative appare ormai indubbio che i dipendenti delle forze di polizia pubblica non sono sempre e comunque incompatibili con altri ruoli e funzioni, bensì tale incompatibilità sancita per legge deve valutarsi di volta in volta in base alle circostanze concrete presenti nei singoli casi. Per quanto attiene alla compatibilità tra il ruolo di mediatore civile e quello di dipendente delle forze di pubblica sicurezza può ritenersi certamente valido il ragionamento posto alla base della sentenza emessa da Tar della Calabria laddove si evidenzia il carattere saltuario ed eccezionale che tipicizza gli incarichi di mediazione assunti dal dipendente per il tramite dell'Organismo preposto. Fintanto che il ruolo, le funzioni, e le modalità di svolgimento del mediatore civile saranno disciplinate così come attualmente previste dalle norme di settore, sarà, dunque, illegittimo negare de plano la richiesta di iscrizione all'albo dei mediatori civili e commerciali. Pertanto il dipendente delle forze di polizia pubblica, in possesso di tutti gli altri requisiti ex lege previsti per lo svolgimento della professione di mediatore, ben potrà richiedere al proprio superiore l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di mediatore civile-commerciale. Autorizzazione che, in assenza di altri impedimenti ex lege previsti, ben potrà essere concessa a patto che le funzioni e gli incarichi di mediatori mantengano un carattere eccezionale, sporadico, e saltuario rispetto all'attività primaria e prioritaria di pubblica sicurezza. Accogliamo con piacere le statuizione del Tar della Calabria le quali possono ben inserirsi nel solco di tutte quelle direttive, norme, sentenze, e disposizioni volte a far crescere e sviluppare l'istituto della mediazione civile. V'è d'auspicare che, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale appena discusso, le Forze armate tutte possano acquisire nuovo interesse verso la mediazione, in quanto i concetti giuridici e sociali diffusi con la mediazione, crediamo, debbano far parte integrante del bagaglio umano e culturale di ogni dipendente di pubblica sicurezza, quali strumenti utili per lo svolgimento delle funzioni di legge.
Da ultimo, sia permesso un espresso invito a tutte le parti interessate alla mediazione civile, affinché pongano maggiore attenzione ed impegno verso un istituto finora troppo poco considerato, talché possa presto cristallizzarsi nel tessuto sociale della nostra collettività e finalmente esprimere tutte le proprie potenzialità positive in termini di minore litigiosità tra cittadini, velocità de processi, minor costi di giustizia, sistema giudiziario più efficiente ed efficace. L’eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato. Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo e l’eventuale esercizio dell’attività di mediatore non contrasta con il disposto dell’art. 50 né delle altre disposizioni in tema di autorizzazione agli incarichi per dipendenti pubblici o appartenenti alla Polizia di Stato, in considerazione della sostanziale assimilabilità dell’incarico in questione alle funzioni di arbitro o di conciliatore. Il carattere dell’attività in questione, successivamente all’eventuale iscrizione negli elenchi previsti, può infatti concretizzarsi nello svolgimento anche di pochissimi incarichi all’anno – anche uno o nessuno –, al di fuori dell’orario lavorativo ed, eventualmente, del luogo di lavoro del ricorrente, fermo l’accertamento da svolgersi in concreto sulla compatibilità del singolo incarico con le funzioni svolte e con i compiti istituzionali.
Con