MISURE CAUTELARI: "divieto di avvicinamento (282 ter cpp) non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale"

02.03.2013 13:00

Cass., Sez. V, 11 aprile 2012, n. 13568, Pres. Oldi; Rel. Zaza

 

Misure cautelari – divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima – determinazione dei luoghi – necessità – esclusione

Il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo.Laddove viceversa, ed è situazione ricorrente per il reato di cui all’art.612 bis cod. pen., la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga. (Contraria a Cass., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26819)

Fonte:

https://www.processopenaleegiustizia.it/scenari_leggi.php?id=248