Niente esimente per tenuità del fattose c’è resistenza a pubblico ufficiale

28.04.2016 12:18

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 27 aprile 2016 n. 17378

 

Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2016

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 27 aprile 2016 n. 17378. Non può invocare l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto il soggetto condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 17378/2016.
I fatti - Nel caso concreto la vicenda ha visto protagonista un veicolo che, in piena notte e in un centro abitato, all'alt intimato dalla polizia, invece di accostare ha bruscamente accelerato dando così il via a un inseguimento definito dalla sentenza stessa come "rocambolesco". In pochi istanti, infatti, in virtù anche del terreno bagnato la macchina in fuga è finita contro dei grossi vasi di cemento posti sul marciapiede. Sceso dalla macchina uno degli occupanti si era rifiutato di fornire spiegazioni sull'accaduto e anzi era passato alle vie di fatto colpendo ripetutamente il pubblico ufficiale. Contro tale ricostruzione dei fatti che poi aveva decretato la duplice responsabilità penale nei precedenti gradi di merito, l'appellante ha proposto ricorso nella parte in cui la Corte d'appello aveva omesso di applicare l'esimente, sebbene l'imputato non si trovasse in una situazione di flagranza o quasi-flagranza di reato e nella parte in cui non aveva considerato lo stato soggettivo di buona fede per effetto del quale il convenuto riteneva di essere sottoposto a una richiesta illegittima del poliziotto.
La posizione della Corte - La Cassazione ha bocciato seccamente i motivi di appello precisando che in virtù di una ricostruzione dei fatti così precisa il soggetto non poteva non comprendere la rilevanza e la gravità del suo agire. I Supremi giudici in particolare hanno ricordato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficio la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. La circostanza, poi, che una volta uscito dal veicolo il fuggitivo abbia anche picchiato l'agente di polizia certo fa sembrare quantomeno bizzarra la richiesta dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice penale. La Corte ha respinto la richiesta e confermato la condanna al carcere per l'imputato che aveva già ottenuto il dimezzamento della pena da scontare da 8 a quattro mesi.