RIORDINO FORZE POLIZIA. POSSIBILI FUTURI SCENARI: "BOZZA ARTT. 3-4-5 DDL DELEGA PER RIORDINO E ACCORPAMENTO FORZE STATALI DI POLIZIA"

16.02.2015 22:47

 

Art. (3)

Principi generali e criteri direttivi della delega legislativa per il riordinodelle funzioni di polizia, dei corpi di polizia dello Stato e per l’istituzione del Corpo nazionale della Protezione civile

 

1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato il Governo oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1 e 2, provvede a riordinare il sistema previsto dalla legge n. 181/1981 e successive modifiche e integrazioni e le norme del codice dell’ordinamento militare concernenti le funzioni di polizia e a riordinare tutte le funzioni di polizia svolte da tutti i corpi di polizia statale e locale e anche delle Forze armate, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

 

a) trasferire in tutto o in parte dalle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, ad altre autorità amministrative statali, anche ad ordinamento autonomo, le funzioni precedentemente svolte, con il relativo personale e la relativa dotazione finanziaria e infrastrutturale, che non consistano in funzioni di polizia o in funzioni di indispensabile supporto ad esse, prevedendo in ogni caso

 

1) il trasferimento alle agenzie fiscali dei compiti non attinenti a funzioni di polizia attualmente svolti dalla Guardia di Finanza in materia tributaria, catastale, doganale e di gestione amministrativa e finanziaria dei beni demaniali, fermi restando gli attuali livelli di tutela della sicurezza economico-finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti nella Guardia di Finanza;

 

2) il trasferimento alle regioni o alle Agenzie per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici o ai corpi di polizia locale o agli enti locali delle funzioni amministrative e dei compiti di polizia amministrativa locale finora svolti dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, fermo restando il  riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con assorbimento di quelle svolte dal Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre forze  di  polizia  e la  garanzia  degli  attuali  livelli di  presidio  dell’ambiente e  del  territorio  e  la salvaguardia delle professionalità esistenti nel Corpo forestale dello Stato;

 

3) il trasferimento alle Prefetture e agli enti portuali ovvero alle Regioni di alcune funzioni di polizia amministrativa svolte dal Corpo delle capitanerie di porto, circa la gestione della navigazione da diporto e delle attività portuali, escluse le attività di vigilanza in mare;

 

4) il trasferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle funzioni in materia di protezione civile e di soccorso pubblico, di prevenzione e soccorso in caso di incendi boschivi e di soccorso montano e sciistico finora svolte dal Corpo forestale dello Stato e delle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di Finanza, fermo restando la delega legislativa prevista nel numero 5) alla contestuale trasformazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel Corpo nazionale della Protezione civile, salvo il trasferimento alle Regioni di tali funzioni allorché non richiedano un esercizio unitario;

 

5) il riordino dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, trasformato in Corpo nazionale della protezione civile, con contestuale riordino delle funzioni e dell’organizzazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, del Dipartimento della Protezione civile e degli enti pubblici statali componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e con incorporazione nel nuovo Corpo nazionale della Protezione civile delle funzioni, degli uffici e del personale attualmente addetto alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di Finanza e alle funzioni di protezione civile nell’ambito del disciolto Corpo forestale dello Stato in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale, prevedendo in ogni caso una direzione del nuovo Corpo distinta rispetto all’organizzazione del Ministero dell’Interno e a quella del Dipartimento nazionale della Protezione civile;

 

6)  il  trasferimento  ai  corpi  di  polizia  locale  di  tutti  i  compiti  e  le  funzioni  di  polizia amministrativa locale e delle funzioni di polizia di sicurezza di interesse esclusivamente locale finora esercitati dalle amministrazioni statali e dalle forze di polizia dello Stato;

 

b) orientare le funzioni, la preparazione e l’organizzazione dei corpi di polizia, in modo da preparare, aumentare, distribuire e pianificare le funzioni di tipo preventivo e di controllo di tutto il territorio della Repubblica, oltre che le funzioni di contrasto e di repressione;

 

c) riordinare, accorpare ed accentrare presso le amministrazioni centrali e periferiche del Ministero dell’Interno tutti  gli  organi,  gli  uffici, le  funzioni, con  le  relative risorse  finanziarie,  tecnologiche, logistiche e di personale, che sono meramente strumentali al comando operativo del personale e alla gestione di ogni forza di polizia dello Stato e all’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia e che finora  erano  collocati  nell’ambito  dell’organizzazione  di  ogni  corpo  di  polizia  dello  Stato o  delle amministrazioni di altri organi statali o di altri Ministeri, affidandone la gestione in via preferenziale soprattutto  al  personale  civile  dell’Amministrazione  dell’Interno  per  i  compiti  non  strettamente operativi, prevedendo le modifiche necessarie alla discipline dell’organizzazione interna dei Ministeri e delle altre amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e includendo in ogni caso tra le funzioni spettanti al solo Ministero dell’Interno, nell’ambito del Sistema nazionale integrato di sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8, le seguenti:

 

1) la gestione, l’organizzazione e la didattica degli istituti di formazione di base del personale chiamato a svolgere funzioni di polizia, con esclusione della formazione di tipo strettamente militare del personale dell’Arma dei carabinieri, con contestuale riordino, aggiornamento e potenziamento dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale chiamato a svolgere compiti di polizia, delle materie insegnate e degli ordinamenti didattici dei vari corsi e il loro collegamento con il resto dei corsi scolastici, universitari e di formazione, includendovi anche la promozione della conoscenza e della pratica delle norme costituzionali, internazionali e dell’Unione europea, la promozione della coscienza civica, la conoscenza e l'addestramento all’uso delle armi e dei sistemi informatici e all'uso di risorse e metodi nonviolenti nelle modalità del servizio operativo e l’apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alla primaria funzione preventiva spettante alle forze di polizia;

 

2) la gestione amministrativa e finanziaria del personale di tutte le forze di polizia dello Stato, con esclusione della gestione amministrativa e finanziaria e del personale militare dell’Arma dei Carabinieri chiamato a svolgere i compiti militari indicati nell’art. 4, comma 1, lett. a), b), h) e con esclusione dei procedimenti concernenti gli avanzamenti, le promozioni e le onoreficienze militari e gli aspetti connessi con la disciplina militare del personale dell’Arma dei Carabinieri;

 

3) la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti e degli appalti concernenti la gestione a qualsiasi titolo o gli acquisti dei beni mobili e immobili e dei servizi, inclusi i mezzi di trasporto, le armi, le dotazioni logistiche e tecnologiche e gli strumenti e i sistemi di comunicazione messi a disposizione di tutte le forze di polizia dello Stato e tutte le attività concernenti gli appalti e i contratti concernenti tali beni e servizi, con esclusione del materiale di armamento e di comunicazione strettamente attinente alla mera difesa esterna dello Stato e dei mezzi di trasporto, degli strumenti e degli armamenti in dotazione alla nuova Arma dei Carabinieri per svolgere i compiti militari indicati nell’art. 4, comma 1, lett. a), b), h) della presente legge;

 

d) organizzare lo svolgimento delle funzioni amministrative spettanti allo Stato in materia di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria in modo che esse siano esercitate da due soli corpi dello Stato e che siano contestualmente  accorpati nell’ambito di essi tutti i corpi dello Stato che attualmente svolgono funzioni di polizia, prevedendo in particolare:

 

1) il riordino dell’Arma dei Carabinieri, quale Forza armata e corpo di polizia statale ad ordinamento militare e a competenza specializzata, secondo i principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 4 della presente legge, con trasferimento ad essa di alcune funzioni di polizia, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni, finora esercitate da altre forze armate e dal Corpo della Guardia di Finanza e con trasferimento alla Polizia di Stato di alcune funzioni di polizia finora svolte dall’Arma stessa, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni;

 

2) il riordino della Polizia di Stato, quale corpo di polizia statale ad ordinamento civile e a competenza generale residuale rispetto a quelle che in base ai principi e criteri direttivi previsti  dalla  presente  legge  sono  assegnati  alla  competenza  esclusiva  o  prevalente dell’Arma dei Carabinieri o dei corpi di polizia locale, secondo i principi e i criteri direttivi previsti nell’articolo 5 della presente legge, con trasferimento ad essa di alcune funzioni di polizia finora esercitate da altre forze armate e di alcune funzioni finora svolte dal Corpo della Guardia di Finanza, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni, e con trasferimento all’Arma dei Carabinieri di alcune funzioni di polizia finora svolte dalla stessa Polizia di Stato, inclusi il relativo personale e le rispettive dotazioni;

 

3) lo scioglimento del Corpo della Guardia di Finanza, con trasferimento delle funzioni finora svolte dal Corpo e del relativo personale e dotazioni nell’ambito della Polizia di Stato o nell’ambito dell’Arma dei carabinieri, secondo le loro nuove competenze riordinate per effetto della presente legge, escluse le funzioni di polizia amministrativa che debbano essere trasferite alle agenzie fiscali o ad altri organi, secondo i criteri e i principi direttivi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge;

 

4) lo scioglimento del Corpo di Polizia Penitenziaria, con trasferimento delle funzioni finora svolte e del relativo personale e delle connesse dotazioni nell’ambito della Polizia di Stato riordinata per effetto della presente legge, secondo i criteri e i principi direttivi previsti nell’articolo 5 della presente legge;

 

5) lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, con trasferimento delle funzioni finora svolte e del relativo personale e delle connesse dotazioni nell’ambito della Polizia di Stato riordinata per effetto della presente legge, escluse le funzioni di polizia amministrativa trasferite al nuovo Corpo nazionale della Protezione civile ai sensi della lettera a) o alle Regioni o ad altri enti, secondo i criteri e i principi direttivi previsti nell’articolo 5 della presente legge;

 

6) il trasferimento all’Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza svolte sulla terraferma o nel mare territoriale dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera della Marina militare, del connesso personale e delle relative dotazioni, secondo i criteri e i principi direttivi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge, salvo il trasferimento ai corpi di polizia locale di eventuali funzioni di polizia amministrativa locale;

 

7) l’inserimento nell’ambito del personale dei due corpi statali di polizia riordinati del personale dei corpi disciolti o ridotti che non sia stato trasferito a funzioni di protezione civile o ad altre funzioni od amministrazioni per effetto del riordino delle funzioni di polizia previste dal presente articolo e la contestuale trasformazione dello stato giuridico del personale trasferito, salvo che il personale ad ordinamento militare chieda ed ottenga, col consenso dello Stato maggiore della Difesa, il trasferimento in una Forza armata diversa dall’Arma dei carabinieri, nei cui ruoli vi siano vacanze di organico e preminenti interessi pubblici al trasferimento;

 

e) trasferire in tutto o in parte all’Arma dei Carabinieri, col consenso dello Stato maggiore della Difesa,        il personale militare appartenente ad altre forze Armate che abbia esercitato funzioni di pubblica sicurezza e che risulti eccedentario rispetto alle esigenze funzionali del corpo militare a cui appartiene o delle altre Forze armate, anche nell’ambito del più generale riordino delle Forze armate, fatte salve le esigenze di riqualificazione professionale e di riclassificazione della carriera;

 

f) prevedere in modo puntuale una complessiva e diversa organizzazione territoriale delle due forze di polizia statali riordinate in modo da raggiungere le seguenti finalità:

 

1) assicurare un effettivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica, anche in concorso con i corpi di polizia locale, nell’ambito del Sistema integrato di sicurezza istituto ai sensi dell’articolo 8 della presente legge;

 

2) eliminare e prevenire sovrapposizioni o concorrenza tra i compiti e le funzioni svolte dalle due forze di polizia dello Stato e tra quelli svolti dai corpi di polizia locale, che comportino diseconomie, ritardi o lacune nell’effettiva e tempestiva tutela delle esigenze della sicurezza individuale e collettiva e nella prevenzione e nel contrasto della criminalità;

 

      3) tutelare a livello locale la popolazione rispetto a tutti i tipi di esigenze e di pericoli connessi con l’ordine

       pubblico  la  sicurezza;

 

4) assicurare un adeguato e specialistico svolgimento delle diverse attività che devono essere esercitate in modo unitario o che necessitano di particolari specializzazioni o che debbano essere impiegati per il mantenimento dei rapporti internazionali o comunitari o per i rapporti tra le diverse articolazioni locali ovvero che debbano essere impiegati per servizi organizzati a livello interprovinciale o che dispongano di personale che debba essere impiegato in modo rapido o flessibile in circostanze speciali o in circostanze straordinarie per esigenze operative connesse ad indagini  o alle  funzioni di  polizia giudiziaria  ovvero  all’esigenza  di  provvedere  ai  problemi  di sicurezza di rilevanza locale acuta o di carattere internazionale;

 

5) istituire a livello provinciale e locale di un'unica centrale operativa della Polizia e a livello comunale o sovracomunale una rete capillare di  comandi / commissariati / stazioni di polizia che devono essere ovunque sempre operativi 24 ore su 24;

 

6) prevedere un’adeguata ed uniforme dotazione tecnica, economica ed informatica di tutti i comandi territoriali o i commissariati delle due nuove forze di polizia dello Stato in conformità ai nuovi compiti e alla nuova organizzazione;

 

7) prevedere un’organizzazione territoriale delle due nuove forze di polizia statali, in modo omogeneo tra di loro in via generale su base provinciale, salva l’eventuale istituzione di strutture di livello interprovinciale, regionale o interregionale che siano strettamente indispensabili a livello sub- statale per svolgere funzioni di supporto o collegamento alle funzioni svolte dalle due forze di polizia statali a livello provinciale, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;

 

g) prevedere contestualmente il cambio di stato giuridico e il trasferimento all’Arma dei Carabinieri del personale, delle strutture e delle risorse afferenti alle funzioni e ai compiti trasferiti all’Arma per effetto della presente legge che in precedenza erano svolti dalla Polizia di Stato, dal  Corpo delle capitanerie di Porto- Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, e il trasferimento alla nuova Polizia di Stato del personale di tutta la Polizia penitenziaria, del personale del Corpo forestale dello Stato non trasferito al nuovo Corpo nazionale della Protezione civile o ad altre amministrazioni statali o regionali, del personale del Corpo delle capitanerie di Porto- Guardia Costiera e della Guardia di Finanza addetto ai compiti trasferiti e del personale dall’Arma dei Carabinieri addetto ai nuclei o comandi specializzati trasferiti per effetto della presente legge o non più necessario a svolgere i nuovi compiti dell’Arma;

 

h) prevedere il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, statali, regionali o locali, ovvero la dismissione, la cessione o l’alienazione dei beni e delle risorse strumentali, informatiche e tecnologiche che erano in uso alle forze di polizia dello Stato, nei casi in cui, per effetto del riordino disposto in attuazione dalla presente legge o dell’evoluzione tecnologica od operativa, non siano più necessarie per finalità di polizia o per finalità attinenti all’ordine pubblico o alla sicurezza o per altre finalità pubbliche, anche al fine di ottenere riduzioni delle spese e dell’indebitamento delle amministrazioni pubbliche;

 

i) prevedere l’abrogazione espressa di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinavano l’organizzazione dei corpi dello Stato disciolti e le connesse funzioni esercitate, salva la nuova disciplina in  materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza  riordinata  dal  codice  emanato  per  effetto  della  delega legislativa prevista nell’articolo 2 e ferma restando la nuova disciplina delle funzioni nell’ambito dei corpi riordinati.

 

2. Ai fini della presente legge per funzioni di polizia si intende l’insieme delle seguenti funzioni, come meglio definite dalle pronunce della Corte costituzionale e dalle altre norme statali vigenti, incluso il codice da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della presente legge:

 

a) funzioni di polizia amministrativa;

 

b) funzioni polizia di sicurezza, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico

e della sicurezza;

 

c) funzioni di polizia giudiziaria.

 

Art. (4)

Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino dell’Arma dei Carabinieri

 

1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1, 2, 3 e 5, è tenuto a prevedere il riordino dell’Arma dei Carabinieri, quale unica forza armata competente a svolgere anche funzioni di polizia e quale forza di polizia ad ordinamento militare e a competenza specializzata, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

 

a) attribuzione in via esclusiva all’Arma dei Carabinieri, in virtù del suo rango di Forza armata, di tutti i compiti militari previsti dal codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  cui  disciplina  deve  essere contestualmente armonizzata con la presente legge:

 

1) difesa della Patria,

 

2) salvaguardia delle istituzioni,

 

      3) partecipazione ad  operazioni  militari in  Italia  e  all’estero,  anche  nell’ambito di  missioni dell’ONU, della NATO, dell’OSCE e dell’Unione

         europea,

 

4) polizia militare,

 

5) sicurezza militare,

 

6) polizia giudiziaria militare,

 

7) concorso all’eventuale mobilitazione delle Forze armate,

 

      8) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero e degli uffici degli addetti militari all’estero;

 

b) partecipazione di un contingente di personale dell’Arma, quale forza di polizia italiana a statuto militare,  alla  Forza  di  gendarmeria  europea  (EURGENDFOR) istituita  dalle  norme  internazionali ratificate e rese esecutive con legge 14 maggio 2010, n. 84, posto alle dipendenze del relativo Comando secondo le priorità decise dai Ministri degli Stati partecipanti e concordate col Governo;

 

  c) attribuzione all’Arma in via esclusiva delle seguenti funzioni e compiti di polizia:

 

1) tutte le funzioni concernenti la sicurezza che attengono anche indirettamente alla difesa nazionale e alla protezione dei confini nazionali, incluse quelle funzioni di vigilanza e di pattugliamento alle frontiere terrestri, ferroviarie ed aeree e di controllo operativo delle persone, delle merci e dei natanti operate alle frontiere terrestri, aeree e marittime, di tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza economico-finanziaria della Repubblica e di prevenzione della criminalità transnazionale, che erano finora svolte dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, mantenendo a quest’ultimo Corpo della Marina militare e alla Marina militare i compiti tecnici ed operativi attinenti alla difesa nazionale, alla sicurezza  della navigazione, alla vigilanza e al soccorso nelle acque internazionali e alla difesa militare del mare territoriale della Repubblica rispetto alle minacce armate e ad eventuali conflitti armati internazionali;

 

2) compiti, inclusi quelli finora svolti da altre forze di polizia,   di tutela della sicurezza delle persone che esercitano funzioni costituzionalmente tutelate dello Stato e delle Regioni e delle rispettive sedi, inclusa la vigilanza all’intero e all’esterno delle sedi degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, delle sedi centrali e periferiche di tutti i Ministeri, delle sedi delle Prefetture- uffici territoriali del Governo, delle sedi del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, delle sedi degli uffici giudiziari e delle forze armate, delle sedi del Presidente della Giunta, della Giunta e del Consiglio di ogni Regione e Provincia autonoma, delle sedi centrali e periferiche della Banca d’Italia, delle sedi delle altre autorità amministrative indipendenti,      nonché la protezione personale del Presidente della Repubblica, dei membri del Governo, dei deputati e dei senatori, dei giudici costituzionali e, ove necessario, la protezione personale dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti, della magistratura tributaria e della magistratura militare, nonché dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti;.

 

   3) vigilanza sulle persone e sulle cose all’interno delle stazioni ferroviarie, dei porti e degli aeroporti civili e militari e nelle loro immediate vicinanze, in

    collaborazione con le altre Forze armate, con le autorità portuali e aeroportuali e con le società ed enti di gestione delle stazioni ferroviarie, fatta salva

    la vigilanza svolta a proprie spese dalle società di gestione delle stazioni, dei porti, degli aeroporti, dei treni, delle navi e degli aerei;

 

   4) vigilanza sui luoghi, sulle cose e sulle persone essenziali per la difesa nazionale o per la sicurezza dello Stato;

 

   5) vigilanza sulla detenzione, sulla raccolta, sulla cessione e sulla vendita di armi da guerra e sulla produzione e sul commercio internazionale di armi.

 

  d) attribuzione all’Arma in via prevalente dei seguenti compiti e  funzioni di  polizia:

 

      1) prevenzione e repressione dei reati comuni commessi nell’esercizio delle loro funzioni dai militari, dal personale appartenente alla Polizia di Stato e

       ai corpi di polizia locale;

 

  2) prevenzione e contrasto dei reati contro la personalità dello Stato e dei reati contro la pubblica amministrazione; tali compiti sono svolti anche in 

  collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e con l’ausilio delle altre forze di polizia statali e locali;

 

  3) prevenzione e contrasto delle minacce di vaste proporzioni alla popolazione, con particolare riguardo per le armi nucleari, chimiche, batteriologiche,

  radiologiche;

 

  4)  prevenzione e contrasto di reati commessi all’estero ai danni di cittadini italiani o da cittadini italiani;

 

     5)  prevenzione e contrasto di reati commessi con l’uso di armi da guerra;

 

 6) prevenzione e contrasto di reati in materia di armi, munizioni e materie esplodenti, anche in collegamento con le attività amministrative svolte in

 materia dalle Questure;

 

     7)  prevenzione e contrasto dei reati contro la sicurezza economico-finanziaria della Repubblica;

 

     8) prevenzione e contrasto dei reati contro la sicurezza dei trasporti e delle comunicazioni;

 

 9) prevenzione e contrasto dei crimini internazionali, dei reati di carattere transnazionale, dei reati di eversione dell’ordine democratico e di terrorismo

 anche internazionale, dei reati commessi da organizzazioni di tipo mafioso, dei reati concernenti il traffico internazionale delle persone e dei reati 

 concernenti la produzione, la detenzione e il commercio degli stupefacenti; compiti e funzioni dell’Arma su tali materie sono collegati e coordinati con 

 quelli svolti sulle stesse materie dalla nuova Polizia di Stato e dalla nuova Direzione investigativa contro la criminalità organizzata, istituita ai sensi

 dell’articolo 6 della presente legge;

 

  10)  depotenziamento  di ordigni  bellici  o  di  bombe  e  sminamento  del  terreno  e  del  mare territoriale, in 

   collaborazione con le attività svolte dalle altre Forze armate;

 

  11) vigilanza sulle zone di frontiera terrestre, marittima, ferroviaria e aerea, escluso il controllo delle persone ai valichi di    frontiera, prevenzione e  

   contrasto dei reati commessi alle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali, inclusi i traffici    illeciti via mare e via aereo, la tratta delle persone e il

  favoreggiamento delle migrazioni illegali, in collaborazione con le  altre attività svolte dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze armate;

 

   12) prevenzione e contrasto di reati commessi a bordo e nei confronti di aeromobili o di navi italiani, in collaborazione con  le altre attività svolte dalle altre 

   Forze armate.

 

  e) mantenimento all’Arma delle funzioni di collaborazione e collegamento con le funzioni svolte dai

Servizi di informazione per la sicurezza e con i servizi informativi delle Forze armate;

 

f) concorso dell’Arma, insieme con la nuova Polizia di Stato e col nuovo corpo nazionale di Protezione civile, alla tutela dell’ordine pubblico e al soccorso pubblico in caso di conflitti armati o di pubbliche calamità e in caso di arrivo o di transito nel territorio dello Stato di migranti, nonché, su specifica richiesta del Ministro dell’interno, in altre situazioni di emergenza, incluse eventuali rivolte negli istituti penitenziari, i servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili e i servizi di perlustrazione e pattuglia, finora assegnati in modo saltuario a militari appartenenti ad altre Forze armate;

 

g) mantenimento nell’ambito dell’Arma del Gruppo di intervento speciale e dell’attuale Comando specializzato

preposto    alla   vigilanza   all’estero   delle   rappresentanze   diplomatiche-consolari   e costituzione di nuovi Gruppi o Comandi specializzati per svolgere le nuove funzioni di polizia attribuite all’Arma dalla presente legge, con mantenimento o costituzione o riordino di apposite unità organizzative centrali e territoriali dell’Arma preposte ai seguenti compiti:

 

1) polizia militare, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa;

 

       2)  polizia  giudiziaria  militare,  da  impiegarsi  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalla  legge  e  alle

dipendenze dell’autorità giudiziaria militare;

 

3) sicurezza militare, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell’Interno per gli aspetti relativi alla pubblica sicurezza;

 

4) operazioni militari all’estero, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa in attuazione delle deliberazioni del Governo;

 

5) reclutamento delle Forze armate e difesa nazionale, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le disposizioni del Capo di stato maggiore della Difesa e le direttive del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell’Interno, in attuazione delle deliberazioni del Governo;

 

6) sicurezza delle rappresentanze diplomatico-consolari all’estero e delle rappresentanze diplomatico-consolari straniere in Italia, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle norme internazionali e secondo le disposizioni del Ministro degli Affari esteri, del Ministro della Difesa e del Ministero dell’Interno, sulla base di criteri da essi concordati;

 

7) sicurezza degli organi dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento dei compiti di difesa delle sedi istituzionali e di sicurezza personale indicati nella lett. c) numeri 1) e 2), da impiegarsi alle dipendenze di ognuno di tali organi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le direttive concordate tra ogni organo, il Ministro dell’Interno e il Ministro della Difesa;

 

8)  sicurezza della Repubblica,  da  impiegarsi  nei casi  e  nei  modi previsti  dalla legge e  alle dipendenze del Ministero dell’Interno secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica o dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro della Difesa e il Ministro dell’economia e delle Finanze;

 

9) polizia di frontiera, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, nella vigilanza sulle persone e sulle cose nelle zone di frontiera terrestre, aerea e marittima del territorio della Repubblica, secondo le direttive del Ministero dell’Interno e all’occorrenza del Ministero della Difesa, sulla base dei criteri da essi concordati reciprocamente e col Ministro dell’economia e delle Finanze e col Ministro della Salute, e in collaborazione con la Polizia di Stato e con le altre Forze armate;

 

10) polizia portuale, ferroviaria e aeroportuale, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea per la vigilanza sulle persone, sulle cose e sulle infrastrutture strategiche nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, lungo le linee ferroviarie e a bordo dei treni, degli aeromobili e delle imbarcazioni, secondo e i criteri e le direttive del Ministero dell’Interno secondo i criteri da esso concordati con il Ministro della Difesa, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, e in collaborazione con la Polizia di Stato;

 

11) polizia antiterrorismo, da impiegarsi, anche a livello internazionale, nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, alle dipendenze del Ministero dell’Interno,   prevalentemente   collocata   nell’ambito   della   Direzione   investigativa   contro   la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7;

 

12) polizia antimafia, da impiegarsi, anche a livello internazionale, nei casi e nei modi previsti dalla legge e delle norme internazionali e dell’Unione europea, alle dipendenze del Ministero dell’interno, prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7;

 

13) polizia anticrimine, per la prevenzione e il contrasto dei reati spettanti alla competenza esclusiva  o  prevalente  dell’Arma;  nell’ambito di  tali  Comani  o  gruppi  è costituito  il  nucleo  a supporto delle funzioni svolte dell’Autorità nazionale anticorruzione;

 

h) trasferimento all’Arma dei carabinieri dei reparti antiterrorismo e pronto impiego della disciolta Guardia di Finanza, con le relative dotazioni di personale e logistico- strumentali, prevedendone la contestuale fusione con i Gruppi di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri;

 

i) previsione che i compiti svolti dal personale dell’Arma nell’ambito della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) sono svolti nell’ambito del rispettivo ordinamento e con le dotazioni da esso previste e che l’addestramento militare, l’equipaggiamento bellico e il movimento dell’Arma quale forza  armata e  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti  militari  e  di  polizia  militare  sono  sottoposti  alle dipendenze funzionali, organizzative e finanziarie del Ministro della Difesa e del capo di stato maggiore della Difesa;

 

l) previsione che i compiti di polizia e di pubblica sicurezza svolti dall’Arma al di fuori dei casi indicati nelle lettere a), b) e h) si esercitino sotto l’indirizzo e la vigilanza del Ministro dell’Interno dell’indirizzo e che a tale fine il Comandante generale dell’Arma dipende dal Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Ministro dell’Interno per l'assolvimento dei compiti d'istituto concernenti la pubblica sicurezza, attribuendo al Ministero dell’Interno in ogni caso almeno i seguenti poteri nei confronti dell’Arma:

 

1) potere di indirizzare e dirigere i servizi di polizia non militare svolti dall’Arma, fatti salvi i concorrenti poteri di indirizzo funzionale degli altri Ministri competenti per materia e i compiti svolti dall’autorità giudiziaria per le funzioni di polizia giudiziaria e gli altri compiti svolti dall’Arma in collegamento con autorità amministrative indipendenti,

 

2) potere di provvedere all’organizzazione generale dell’Arma e alla provvista dei suoi mezzi finanziamento, che devono essere oggetto di specifici capitoli di bilancio del Ministero dell’Interno;

 

      3)  potere  di  provvedere  all’arruolamento,  al  trasferimento  e  alle  promozioni  del  personale

dell’Arma secondo tempi e criteri generali concordati con il Ministero della Difesa.

 

m) riordino degli istituti di formazione e dei percorsi di accesso, di formazione e di aggiornamento del personale all’interno dell’Arma in relazione ai suoi nuovi compiti e riordino della  rete territoriale dei comandi e delle stazioni dell’Arma in relazione alla riordino dell’Arma, prevedendo in ogni caso:

 

1) il trasferimento all’Arma del personale e dei mezzi necessari per le sue nuove funzioni che finora erano esercitate dalla Polizia di Stato o dalle altre forze di polizia da accorparsi o da altri corpi armati, inclusi i Reparti antiterrorismo e pronto impiego e il comparto aereonavale della Guardia di finanza, nonché i militari in eccedenza in altre Forze armate che siano stati finora impiegati in operazioni  temporanee  per  servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi  sensibili  e  per  servizi  di perlustrazione e pattuglia in concorso alle forze di polizia, con particolare riguardo per il personale della Guardia di Finanza e per il personale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera della Marina Militare;

 

2) il trasferimento alla nuova Polizia dello Stato di parte delle stazioni territoriali dell’Arma e di parte dei raggruppamenti o comandi specializzati dell’Arma, incluso il relativo personale e le dotazioni  strumentali,  finanziarie  e  strutturali,  che  risultino  eccedentari  rispetto  all’esigenze funzionali per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati all’Arma e siano necessari al nuovo assetto e ai nuovi compiti della Polizia di Stato e al nuovo sistema integrato della sicurezza.

 

n) revisione dell’organizzazione centrale e dell’organizzazione territoriale dell’Arma anche con gli accorpamenti, le riduzioni, le semplificazione e il riordino, necessari al nuovo assetto dell’Arma, ai suoi nuovi compiti di polizia e, in armonia con i suoi concorrenti compiti in materia militare, inclusa la modifica o abrogazione di tutte le norme che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale dell’Arma, le sue qualifiche e gerarchie, le sue ripartizioni interne, centrali e periferiche, i suoi obblighi disciplinari e le connesse procedure e sanzioni disciplinari, la sua organizzazione, il suo reclutamento, la sua formazione, la sua distribuzione, il suo impiego e il suo stato civile, nonché delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, approvato con decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altra norma concernente

l’organizzazione, l’amministrazione degli aspetti logistici e finanziari e il trattamento del personale dell’Arma, al fine di adeguarli alle nuove funzioni riordinate per effetto della presente legge e agli accorpamenti e trasferimenti e agli altri criteri e principi direttivi da essa previsti e, per le funzioni militari, in armonia con i criteri e i principi direttivi previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 e con i decreti legislativi emanati sulla base di tale legge; tali criteri e principi direttivi devono essere applicati anche al personale della nuova Arma dei Carabinieri e al personale militare in essa confluito ed in particolare al personale che svolge funzioni esclusivamente militari;

 

o) previsione che la nomina del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri sia effettuata tra gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, di intesa tra i Ministri dell’Interno  e  della  Difesa,  acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  a  maggioranza  assoluta  dalle commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Art. (5)

Principi specifici e criteri direttivi della delega legislativa per il riordino della Polizia di Stato

 

1. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato il Governo, oltre ad attenersi ai criteri e principi direttivi previsti negli articoli 1, 2, 3 e 4, è tenuto a prevedere il riordino della Polizia di Stato, quale unico corpo di polizia statale ad ordinamento civile e a competenza generale residuale rispetto a quelle spettanti in via esclusiva o prevalente all’Arma dei Carabinieri e ai corpi di polizia locale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

 

a) attribuire alla Polizia di Stato

 

1) tutte le funzioni e i compiti che sono svolti dalla Polizia di Stato in base alle norme legislative e regolamentari in vigore al momento dell’approvazione del decreto legislativo, incluse le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, con esclusione delle funzioni che ai sensi dell’articolo 3 devono essere trasferite ad altre amministrazioni ed enti e delle funzioni che ai sensi dell’articolo 4 devono essere esercitate in modo esclusivo dall’Arma dei Carabinieri, le quali devono perciò essere trasferite contestualmente all’Arma stessa;

 

2) tutte le altre funzioni di polizia, con le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, diverse dai compiti amministrativi, logistici, e finanziari trasferiti all’amministrazione civile  del  Ministero  dell’Interno,  comprese  le  funzioni  di  tipo  specializzato,  incluse  quelle attualmente svolte nel mare territoriale dal Corpo delle capitanerie di Porto in materia di polizia amministrativa  della  navigazione  da  diporto  e  della  gente  di  mare,  di  sicurezza  marittima,  di controllo della pesca e di tutela dell’ambiente marino e quelle finora svolte dalla Guardia di Finanza in materia di polizia tributaria e doganale e di sicurezza economico-finanziaria, in ogni caso trasferendo all’Arma dei Carabinieri le funzioni di vigilanza alle frontiere e di polizia di frontiera terrestre, ferroviaria, marittima e aeroportuale;

 

3) tutte le unità preposte al controllo del territorio, con le relative dotazioni organizzative, logistiche, finanziarie e di personale, incluse quelle che erano svolte da nuclei speciali dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, esclusi quelli mantenuti o trasferiti alla nuova Arma per effetto della delega legislativa prevista nell’articolo 4;

 

4) tutte i compiti, le funzioni, con il relativo personale e le connesse dotazioni organizzative, logistiche,  finanziarie,  finora  svolte  dalle  altre  forze  di  polizia  statali  diverse  dall’Arma  dei Carabinieri, salvo che per quelle funzioni di polizia da trasferirsi alle polizie locali,

 

5) tutte le funzioni di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico in occasione di riunioni in luogo pubblico, anche in forma di corteo, incluse le manifestazioni sportive, in collaborazione con le analoghe funzioni svolte dalle forze di polizia locali in occasione dello svolgimento di riunioni e manifestazioni di interesse esclusivamente locale e fatta salva la vigilanza svolta a proprie spese all’interno degli impianti sportivi dalle società sportive e dalle società di gestione degli impianti sportivi.

 

b) istituire all’interno della nuova Polizia di Stato gruppi di intervento rapido e gruppi operativi e mobili unificati, nei quali sia impiegato anche il personale dei gruppi speciali ed operativi mobili delle forze di polizia accorpate, e nuove ed apposite specialità, competenti a svolgere funzioni di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, e, all’occorrenza, di polizia giudiziaria, ai quali adibire distinti ruoli professionali del personale, da riordinarsi insieme con le altre specialità già istituite nell’ambito della nuova Polizia di Stato, trasferendovi anche il personale delle forze di polizia disciolte e dei precedenti Comandi specializzati dell’Arma dei Carabinieri in materia di tutela del lavoro, di tutela del patrimonio culturale, di politiche agricole ed alimentari, di tutela dell’ambiente, di tutela della salute, di falsificazione monetaria, prevedendo in ogni caso l’istituzione, a livello centrale e periferico, dei seguenti appositi e distinti servizi e specialità:

 

1) polizia anti-crimine, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e secondo le direttive del  Ministero  dell’Interno  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  reati  che  non  spettino  alla competenza esclusiva o prevalente della nuova Arma dei Carabinieri sulla base dell’articolo 4 della presente legge, con particolare riguardo per i reati che non rientrino già nei compiti afferenti alle altre specialità della stessa Polizia di Stato;

 

2) polizia tributaria e doganale, competente a svolgere le funzioni degli agenti e degli ufficiali di polizia tributaria e i compiti di polizia tributaria concernenti le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, anche quando non costituiscono reato, i tributi statali e le entrate dello Stato e dell’Unione europea, le funzioni di polizia connesse con la vigilanza doganale per assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia della riscossione dei tributi, e la prevenzione e repressione dell’elusione fiscale, dell’evasione fiscale e del contrabbando, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle norme comunitarie e internazionali e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo;

 

3) polizia monetaria e valutaria, competente a svolgere le funzioni degli agenti e degli ufficiali di polizia tributaria e le funzioni di prevenzione e repressione delle falsificazioni di monete, banconote e mezzi di pagamento, le funzioni di tutela delle regole dei mercati, in particolare in materia di illeciti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, di tutela dei mercati finanziari e nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dalle norme bancarie, da impiegarsi secondo le disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo; in tale specialità devono essere inclusi  anche i nuclei speciali che sono messi a disposizione delle attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie della Banca d’Italia e dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza, della Commissione nazionale per le società e per la Borsa (CONSOB);

 

4) polizia economico-finanziaria, competente a svolgere le funzioni degli agenti e degli ufficiali di polizia tributaria concernenti le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, anche quando non costituiscono reato, incluse quelle di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in  materia  di  diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed  altri  diritti  di  privativa  industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico, le funzioni di polizia in materia di repressione delle frodi comunitarie, di spesa pubblica, di frodi al bilancio comunitario, di controllo alle uscite dei bilanci statali, regionali e locali, le funzioni di polizia concernenti ogni altro interesse economico-finanziario nazionale  o  dell'Unione europea  e  le  funzioni  di  sorveglianza nel  mare territoriale per fini di polizia finanziaria, da impiegarsi secondo le disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia  e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con la polizia locale; in tale specialità devono essere inclusi anche i diversi nuclei speciali che sono messi a disposizione delle attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie svolte dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e dal Garante per la protezione dei dati personali;

 

   5) polizia dell’esecuzione penale, da impiegarsi per la vigilanza della sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari e sui detenuti ed internati,

   anche nelle traduzioni dei detenuti ed internati e nell’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza al di fuori degli istituti penitenziari, per i compiti

   di vigilanza sulle misure di restrizione domiciliare, cautelari o sanzionatorie, di piantonamento in strutture ospedaliere dei condannati o degli imputati e

   per i compiti di collaborazione all’osservazione sui condannati e al trattamento penitenziario, secondo le norme legislative e regolamentari in materia di

   ordinamento penitenziario e nell’ambito delle direttive del Ministero della Giustizia, sulla base di criteri generali concordati con il Ministero dell’Interno;

 

6) polizia ambientale e agroalimentare, da impiegarsi nei modi e nei casi previsti dalla legge e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero delle risorse agricole, forestali e alimentari, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della Salute e del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, sulla base di criteri   generali concordati di comune accordo,  per la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio, per la tutela del patrimonio agroforestale italiano, per la vigilanza nei parchi nazionali e nelle altre aree protette e per la tutela degli alimenti, incluse le attività di polizia connesse con la vigilanza sulle aree montane e rurali, sul rispetto delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali concernenti la sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi, incluse la prevenzione e la repressione dell’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico ed acustico e delle frodi  nel  settore  agroalimentare,  con  l’impiego  di  sostanze  pericolose  ed  attività  a  rischio  di incidente rilevante, con la protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e la prevenzione e repressione della diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati, dei reati in materia ambientale, agricola, forestale e agroalimentare, inclusi gli incendi, per la tutela della fauna selvatica e la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali  e per la vigilanza sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, e per le attività di polizia sulla erogazione e sul percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, nonché da impiegarsi in collaborazione con i corpi di polizia locale, con i servizi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Corpo nazionale della protezione civile per le attività di controllo sull'attività venatoria, sulla pesca e sulla sicurezza della filiera agro-alimentare, sui fenomeni di bracconaggio, di contraffazione ed adulterazione degli alimenti, di maltrattamento ed uccisione di animali, per le attività di soccorso in caso di calamità naturali e per lo svolgimento di attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi;

 

7) polizia marittima e costiera, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge secondo le direttive del Ministero dell’Interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del Demanio e del territorio, sulla base di criteri   generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con la Marina Militare e con l’Arma dei Carabinieri;

 

8) polizia sanitaria, da impiegarsi per il rispetto delle norme di profilassi internazionale, sanitaria e veterinaria, incluse le attività di polizia connesse con la sanità marittima, aerea e di frontiera, con la produzione e vendita di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, di vaccini, virus, sieri, di prodotti cosmetici e di erboristeria, di presidi medico-chirurgici e di dispositivi medici e diagnostici, con la produzione e il commercio legale delle sostanze stupefacenti per la preparazione di specialità farmaceutiche,  secondo  le  direttive  del  Ministero  dell’Interno,  del  Ministero  della  salute,  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le risorse agrarie, forestali ed alimentari, sulla base di criteri  generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL, con i corpi di polizia locale e con il personale medico e veterinario addetto alla tutela della salute delle persone e degli animali;

 

9) polizia del lavoro, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi per il rispetto delle norme sui rapporti di lavoro e sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro secondo le direttive del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri  generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, con i corpi di polizia locale, con i servizi ispettivi delle ASL e con i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL o con l’Agenzia  unica  per  le  ispezioni del lavoro che deve integrarli ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera l) della legge 10 dicembre 2014, n.

183; in tale specialità deve essere incluso anche il nucleo speciale a disposizione delle attività

ispettive, di vigilanza e sanzionatorie della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali,

 

10) polizia dei beni culturali, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dalle norme internazionali, per la tutela del patrimonio culturale nazionale e per la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, incluse le misure per impedire  l’acquisizione  di  beni  illecitamente esportati  e  favorire  il  recupero di  quelli  trafugati, secondo le direttive del Ministero dell’Interno e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di criteri  generali concordati di comune accordo;

 

11) polizia dell’immigrazione, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dalle norme internazionali e

dell’Unione europea, nei controlli alle persone al momento dell’attraversamento dei valichi di frontiera, nel controllo degli

stranieri presenti sul territorio e nella presentazione e istruzione delle domande  diprotezione internazionale,   nell’adozione ed  esecuzione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’asilo e l’allontanamento degli stranieri e degli apolidi, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, nonché con le commissioni amministrative competenti in materia di diritto di asilo e con le strutture operanti in materia di immigrazione e di asilo a livello internazionale e dell’Unione europea;

 

12) polizia stradale, da impiegarsi prevalentemente sulle autostrade e sulle strade statali per la vigilanza sulle infrastrutture, sulle persone, sui veicoli e sulla circolazione stradale nei casi e nei modi previsti dal codice della strada e dalle altre norme statali e secondo le direttive del Ministero dell’Interno  e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sulla  base  di  criteri generali concordati di comune accordo, anche in collaborazione con i corpi di polizia locale;

 

13) polizia delle comunicazioni, da impiegarsi nei casi e nei modi previsti dalle leggi per la vigilanza delle norme sulle comunicazioni postali, radiotelevisive, telefoniche e telematiche, secondo i criteri e le direttive stabilite dal Ministro dell’interno, di intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico; nell’ambito di tale specialità deve  essere  incluso  il  nucleo  speciale  a  disposizione  delle  attività  ispettive,  di  vigilanza  e sanzionatorie dell’Autorità garante per le comunicazioni;

 

14) polizia di prevenzione, da impiegarsi secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno per le attività di sorveglianza delle armi e degli esplosivi, di vigilanza sui documenti di identificazione e di espatrio, sulle riunioni, sulle pubbliche manifestazioni, sulle associazioni vietate e, per le riunioni in luogo pubblico, anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale;

 

15) polizia del controllo del territorio e di prossimità, da impiegarsi secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, al fine di assicurare una vigilanza costante nei centri abitati e nelle zone di campagna e di montagna;

 

16)  polizia  anti-droga,  da  impiegarsi  nei  casi  e nei  modi  previsti  dalle norme  legislative  e regolamentari in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e secondo le direttive del Ministero dell’Interno, concordate col Ministero della salute, col Ministero della Giustizia, col Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con gli altri ministeri competenti, da svolgersi anche in collaborazione con le attività internazionali dell’Arma dei Carabinieri, con le attività di polizia antiterrorismo e con i corpi di polizia locale;

 

17) polizia antimafia, da impiegarsi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7;

 

18) polizia antiterrorismo, da impiegarsi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e prevalentemente collocata nell’ambito della Direzione investigativa contro la criminalità organizzata (DICO) istituita ai sensi degli articoli 6 e 7.

 

c) attribuire alla Polizia di Stato, in concorso con l’Arma dei Carabinieri, i compiti e le funzioni previsti nell’articolo 4, comma 1, lett. d) ed f) e disciplinare le forme di collaborazione della Polizia allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti in via prevalente alla stessa Arma ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c) e di quelli attribuiti in via prevalente ai corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 8, comma 2;

 

d) unificare e razionalizzare il personale, le dotazioni e gli uffici centrali e periferici che svolgono compiti tecnico-scientifici e sanitari, nei casi in cui inderogabili esigenze di celerità, di efficacia e di tutela della sicurezza, della riservatezza dei dati personali e dell’amministrazione della giustizia impediscano di affidarli a qualificato personale esterno alle forze di polizia o al Servizio sanitario nazionale;

 

e) unificare in un unico ente tutti gli istituti di formazione e di aggiornamento del personale di polizia, inclusi gli istituti di formazione dei corpi di polizia disciolti, prevedendo che l’ente, anche avvalendosi della collaborazione delle università e di analoghe istituzioni straniere, istituisca corsi e percorsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  diversificati  a  seconda  delle  esigenze  specificamente connesse con le diverse funzioni specializzate da svolgere;

 

f) istituire sedi operative della nuova Polizia di Stato e delle sue nuove specialità, in modo che esse siano presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale e soddisfino, insieme con la nuova Arma dei Carabinieri e con i corpi di polizia locale, tutte le esigenze di sicurezza della popolazione, in ogni caso prevedendo che le sedi operative generali e quelle delle specialità siano poste sotto la direzione operativa,  organizzativa,  funzionale  e  finanziaria  del  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  del Ministero dell’Interno e siano raggruppate in via ordinaria sulla base delle Questure istituite in ogni Provincia e su speciali raggruppamenti interprovinciali per le funzioni che lo richiedano;

 

g) prevedere che il personale della nuova Polizia di Stato resta ad ordinamento civile, prevedendosi uno speciale trattamento economico, finalizzato a compensare lo speciale rapporto di fedeltà alla Repubblica, le esigenze di servizio ininterrotto e le speciali regole disciplinari funzionali ad assicurare un servizio permanente di tutela della sicurezza in qualsiasi evenienza e lo svolgimento di capillari servizi di polizia di prossimità, anche in concorso con le altre forze di polizia statali e locali;

 

h) accorpare, semplificare e riordinare, anche nell’ambito del nuovo Sistema integrato di sicurezza istituito ai sensi dell’articolo 8 e in conformità alla nuova organizzazione della Polizia di Stato e delle sue nuove specialità, tutte le norme che disciplinano il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del suo personale, le sue unità organizzative, le qualifiche, i livelli e le gerarchie, le sue ripartizioni interne, centrali e periferiche, gli obblighi disciplinari del personale e le connesse procedure e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra norma concernente l’organizzazione e l’amministrazione degli aspetti logistici e finanziari della Polizia e il trattamento del suo personale;

 

i) riordinare i compiti degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria svolti dagli appartenenti alla nuova Polizia di Stato in armonia col nuovo ordinamento, mantenendo altresì tutte le professionalità acquisite in materia e nelle altre materie di sicurezza economico-finanziaria dal personale trasferito dalla disciolta Guardia di finanza;

 

l) prevedere che la Polizia di Stato abbia un Direttore generale, distinto dal Capo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e che tale Direttore sia nominato tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro dell’Interno, acquisiti i pareri favorevoli espressi a maggioranza assoluta dalle commissioni parlamentari competenti per materia.

 

2. Nell’esercizio della delega legislativa per il riordino dei corpi di polizia dello Stato la disciplina dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica della nuova Polizia di Stato è riordinata secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

 

a) esclusione dall’organico e dalla gerarchia del personale della nuova Polizia di Stato di personale addetto all’assistenza religiosa del personale, con soppressione degli uffici dei cappellani militari   già previsti nel previdente ordinamento della Guardia di Finanza e degli uffici di assistenza spirituale cattolica per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia disciolte;

 

b) svolgimento dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica appartenente alla nuova Polizia di Stato, da parte di appositi ministri di culto scelti sulla base delle designazioni dell’autorità ecclesiastica, con esclusione di alcun altro onere a carico dello Stato di tipo finanziario, organizzativo e logistico,  escluso anche ogni onere a carico dello Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la loro formazione e le loro dotazioni, con possibilità di disciplinare le nuove modalità dell’assistenza religiosa al personale di religione cattolica appartenente alla nuova Polizia di Stato che risieda presso alloggi  collettivi  di  servizio  o  scuole  mediante  apposita  intesa  tra  il  Ministero  dell’Interno  e  la Conferenza episcopale italiana, in osservanza dell’articolo 11 dell’Accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana dell’18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

 

c) riconsegna in uso alla Polizia di Stato o al Ministero dell’interno degli immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, diversi dagli edifici di culto, finora ceduti in uso ai servizi connessi con le cappellanie militari della disciolta Guardia di Finanza, con l’assistenza religiosa al personale della Polizia di stato e delle altre forze di polizia disciolte e agli alloggi e ai servizi del relativo personale ecclesiastico;

 

d) previsione che anche ai ministri di culto, inclusi quelli a riposo, appartenenti alle cappellanie militari della disciolta Guardia di Finanza o preposti all’assistenza religiosa del personale della Polizia di Stato e alle altre forze di polizia disciolte sia applicato l’ordinario sistema retributivo e previdenziale del sostentamento del clero e del Fondo clero dell’INPS, regolati dalle norme in vigore negli accordi tra lo Stato e la Chiesa cattolica, con mantenimento dei contributi previdenziali versati in loro favore prima del loro trasferimento.

 

3. Nell’esercizio della delega legislativa per il nuovo ordinamento della Polizia di Stato si provvede altresì a prevedere un nuovo ordinamento dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato, incluso quello assegnato alla Polizia di Stato per effetto degli scioglimenti ed accorpamenti di altri corpi di polizia previsti per effetto delle deleghe legislative previste dalla presente legge, in modo che siano valorizzate le specialità di appartenenza e le professionalità specifiche già acquisite e secondo linee di valorizzazione delle risorse umane, omogenee a quelle già previste per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità di status giuridico dell’apposito comparto nel pubblico impiego istituito per effetto dell’articolo 8 della presente legge in conseguenza dell'appartenenza del personale al Sistema nazionale integrato per la sicurezza e i rispettivi compiti istituzionali e le attribuzioni, prevedendo altresì misure per tenere conto delle legittime aspettative del personale e per favorire e premiare l’innovazione, la prevenzione dei fenomeni illeciti, l’abnegazione nel servizio, la capacità di collegamento operativo col personale  delle  altre  forze  di  polizia  e  di  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  di prevenzione o riduzione degli illeciti, la formazione continua e l’aggiornamento.