Sanzioni disciplinari di Corpo. Consiglio di Stato - II Sez – parere 04215/2012 del 10.01.2012. E’ legittimo formulare e/o presentare delle controdeduzioni per il tramite del proprio legale di fiducia, nominato in sede di nomina del difensore militare

16.10.2012 08:32

Il fatto che la giurisprudenza costituzionale abbia osservato che non può considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione  della   funzione      svolta, la      sua  scelta  ai dipendenti della stessa Amministrazione (sent. n. 182 del 2008), non equivale ad affermare che il soggetto parte in un procedimento disciplinare non possa comunque farsi assistere da un legale di fiducia per profili ed ambiti per i quali non sia espressamente e specificamente prevista la presenza del solo difensore militare. In altri termini, le modalità con le quali il ricorrente ha fatto intervenire un suo difensore di fiducia, ai fini in particolare della visione degli atti  e  della  presentazione  di  memorie,  non  sono  tali  da  configurare una violazione  del  rapporto  gerarchico  militare.

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