Stalking: l'ansia o il timore nella vittima possono essere desunti dalla polizia giudiziaria anche dalla gravità degli episodi

23.12.2015 11:08

 

La Cassazione con la sentenza n. 47195/2015 torna ad occuparsi del reato di stalking, delineandone i caratteri ed i presupposti e soffermandosi in particolare su uno degli eventi tipici, lo stato di ansia o il fondato timore ex art. 612 bis c.p.

 

 

Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, con ordinanza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in data 7.7.2015 annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Mantova del 9.6.2015 con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di A., per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., nei confronti di S., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Secondo il Tribunale, pur risultando sussistenti gravi indizi a carico dello S. sia per le lesioni cagionate alla ex compagna e accertate in sede di certificazione sanitaria, sia per i messaggi divenuti minacciosi in seguito al rifiuto della ragazza di riappacificarsi, mancava del tutto nella stessa prospettazione della persona offesa, uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p..

Infatti, la ragazza non aveva mai riferito di trovarsi in uno stato grave di ansia o paura, nè di avere alterato le proprie abitudini di vita, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta.

Il P.M. presso il Tribunale di Mantova propone ricorso, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e), per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione: infatti, il Tribunale ha riconosciuto, sulla scorta degli atti di acquisiti, la sussistenza di un inconfutabile e pesante quadro indiziario a carico dell'indagato, in ordine a tutti gli elementi caratterizzanti la condotta tipica della fattispecie incriminatrice.

Da tale quadro non vi è dubbio, né che l'uomo abbia compiuto tutte le azioni aggressive, violente e moleste, descritte nel capo di imputazione, né che la ragazza, come qualunque altra malcapitata in analoga situazione, fosse manifestamente esasperata e spaventata per l'aggressione subita.

Per il P.M., la circostanza che la ragazza non abbia espressamente riferito di trovarsi in uno stato grave di paura, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta, non appare significativa, non esigendo certo la fattispecie tipica di cui all'art. 612 bis c.p., che uno degli eventi tipici sia formalmente declinato dalla vittima, come una sorta di formula sacrale.

Ciò che rileva sul piano sostanziale è l'offesa arrecata al bene protetto dalla norma incriminatrice, mentre su quello processuale è il principio del libero convincimento.

La Cassazione accoglie il ricorso del P.M., e individua i contorni della fattispecie criminosa in esame:

  1. Lo scopo della previsione di cui all'art. 612 bis c.p. è quello di tutelare la persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicchè atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona ed a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano il reato;
  2. ciò anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall'atteggiamento equivoco della vittima. giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che "l'altro" non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo;
  3. peraltro viene condivisa la linea argomentativa del P.M. Laddove censura la sentenza impugnata, secondo cui la parte offesa non avrebbe espressamente riferito di essere impaurita: la configurabilità del reato non richiede l'esatta descrizione dell'evento prodotto, ben potendo essere ricavato ed emergere con evidenza, come nella fattispecie in esame, dal complesso degli elementi acquisiti e dalla brutalità della condotta posta in essere dall'aggressore.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 27 novembre 2015, n. 47195

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 249/2015 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del 07/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

udito il difensore del ricorrente, avvocato (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione riesame, con ordinanza, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., in data 7.7.2015 annullava l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Mantova del 9.6.2015 di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS), per il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p., nei confronti di (OMISSIS), con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

1.1. Rilevava, in particolare, il Tribunale che – circoscritte le condotte vessatorie alla seconda relazione avuta dall’indagato con la (OMISSIS) (da aprile 2015)- pur risultando sussistenti gravi indizi a carico dello (OMISSIS) per le lesioni cagionate alla p.o., a cavallo tra il (OMISSIS) – confermate sia dalla linearità del narrato dalla persona offesa, che da quanto accertato in sede di certificazione sanitaria – e per i messaggi – ricevuti in un primo momento per riappacificarsi e divenuti di minaccia una volta raccolto il rifiuto dalla ragazza – tuttavia, del tutto mancante, nella stessa prospettazione della persona offesa, era l’integrazione di uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all’articolo 612 bis c.p., non avendo la (OMISSIS) riferito di trovarsi in uno stato grave di ansia o paura, ne’ di avere alterato le proprie abitudini di vita, ne’ ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell’aggressione ricevuta.

2. Avverso la suddetta ordinanza il P.M. presso il Tribunale di Mantova ha proposto ricorso, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento in relazione all’annotazione della Questura di Mantova, Posto di Polizia dell’Ospedale Civile (OMISSIS), nella quale si dava atto che la giovane era esasperata e spaventata per l’accaduto; in particolare, il Tribunale ha riconosciuto, sulla scorta degli atti di acquisiti, la sussistenza di un inconfutabile e pesante quadro indiziario a carico dell’indagato, in ordine a tutti gli elementi caratterizzanti la condotta tipica della fattispecie incriminatrice, sia pure circoscrivendola alla porzione di comportamenti posti in essere “da aprile 2015 in avanti”, riferendosi “ai messaggi insistenti e talvolta minatori” inviati dall’indagato alla ragazza e all’episodio di lesioni; da tale quadro non vi è dubbio, ne’ che lo (OMISSIS) abbia compiuto tutte le azioni aggressive, violente e moleste, descritte nel capo di imputazione provvisorio, ne’ che la (OMISSIS), come qualunque altra malcapitata in analoga situazione, risultasse manifestamente (agli ufficiali di PG intervenuti) “esasperata e spaventata per l’accaduto”; tempestata di messaggi che l’avvertivano che lo sfondamento del pavimento orbitario subito era “solo l’inizio”, e che l’autore di tali messaggi era fiero di averle dimostrato di essere pronto ad andare in galera pur di ammazzarla, la (OMISSIS), non poteva non percepire un fondato timore per la propria incolumità; la circostanza, poi, che la ragazza non abbia espressamente riferito di trovarsi in uno stato grave di paura, ne’ ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell’aggressione ricevuta, non appare significativa, non esigendo certo la fattispecie tipica di cui all’articolo 612 bis c.p., che uno degli eventi tipici sia formalmente declinato dalla vittima, come una sorta di formula sacrale, avendo sul piano sostanziale esclusivo riguardo all’offesa arrecata al bene protetto dalla norma incriminatrice, mentre su quello processuale al principio del libero convincimento; inoltre, le proposizioni, secondo cui, da una parte, mancherebbe la prova che la vittima avesse “un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell’aggressione ricevuta” e dall’altra, che “lo spavento rilevato dagli operatori nella persona offesa fosse collegato alle lesioni e non già all’insieme degli atti di molestia subiti”, rende del tutto illogica la conclusione che non avendo la vittima puntualmente e analiticamente chiarito quale era la specifica causa del suo stato di paura e timore, questi sentimenti potessero imputarsi esclusivamente al reato (satellite) di lesioni da ultimo subito e non già a tutto il complesso dell’azione criminosa patita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1. Con il ricorso in esame il P.M. ricorrente lamenta il vizio motivazionale caratterizzante l’ordinanza impugnata ed in proposito giova premettere che il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame, in ordine alla sussistenza o meno, dei gravi indizi di colpevolezza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2 , n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Ed invero, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare o meno la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4 , n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 22012).

2. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato incorre nel vizio motivazionale denunciato dal P.M. ricorrente, laddove, pur dando atto dell’attendibilità delle dichiarazioni della p.o., in merito alle lesioni a lei cagionate dallo (OMISSIS) – riscontrate dalla certificazione sanitaria – nonché’ ai messaggi ricevuti, ha ritenuto, in base al narrato della stessa, del tutto mancante e, comunque, non allegato, uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all’articolo 612 bis c.p., ossia uno stato grave di ansia o paura, o l’alterazione delle proprie abitudini di vita, ovvero il fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell’aggressione ricevuta (pg. 7 del provvedimento impugnato) .

Invero, i giudici del riesame in tale conclusiva valutazione contraddittoriamente tralasciano di considerare quanto da essi stessi messo in risalto (alla pagine 2, 6 e 8), in merito alle modalità della condotta posta in essere dall’indagato nei confronti della p.o., consistite nell’invio di sms minacciosi e culminate nella brutale aggressione nei confronti della donna, da cui è conseguita la frattura del pavimento orbitario per il pugno al volto alla stessa sferrato, nonché’ in merito allo spavento riportato dalla p.o. per quanto accadutole, come descritto dalla P.G. della Questura di Mantova nella sua annotazione di servizio. Tali comportamenti, anche a voler far ricorso a massime di comune esperienza, sono idonei a determinare almeno uno degli eventi descritti dall’articolo 612 bis c.p. e segnatamente il fondato timore per l’incolumità propria, o comunque di uno stato d’ansia o paura (Sez. 3 , n. 23845 del 7.3.2014, rv.260083).

La realizzazione di ciascuno degli eventi alternativi indicati dalla norma è, infatti, idonea ad integrare il reato di atti persecutori per cui, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (così Sez. 5 , n. 29872 del 19.5.2011, rv. 250399).

3. Lo scopo della previsione di cui all’articolo 612 bis c.p. è quello di tutelare la persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché’ atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona ed a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata. Tanto deve affermarsi anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall’atteggiamento equivoco della vittima, che ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacche’ il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che “l’altro” non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obiettivi (Sez. 5 , n. 46446 del 25/10/2013).

4. Non corretto si presenta, poi, nel contesto precisato, l’inciso contenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui la p.o. non avrebbe espressamente riferito di essere impaurita, atteso che la configurabilità del reato non richiede l’esatta descrizione dell’evento prodotto, ben potendo essere ricavato ed emergere con evidenza, come nella fattispecie in esame, dal complesso degli elementi acquisiti e dalla brutalità della condotta posta in essere dall’aggressore.

5. Non corretta si presenta, altresì, la valutazione secondo cui, nel caso di specie, lo stato di spavento della vittima, descritto nell’annotazione di P.G., è da ritenersi, in mancanza di una allegazione di tale stato d’animo, in generale, da parte della (OMISSIS), una specifica conseguenza delle lesioni e non del complesso delle attività “persecutorie” poste in essere dall’indagato nei confronti della donna, risultando all’uopo evidente che la percezione dello spavento della p.o. non poteva che avvenire in corrispondenza di tale specifico episodio, essendo la P.G. intervenuta solo in questa occasione, ma ciò non toglie, comunque, rilevanza allo stato d’animo percepito in relazione al comportamento persecutorio serbato dall’indagato, del quale le lesioni hanno costituito, secondo quanto si evince dall’ordinanza impugnata solo uno dei momenti, quello più recente.

La lettura atomistica che il Tribunale ha effettuato della condotta dell’indagato e del comportamento della p.o., non pare tener conto della struttura abituale del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., che richiede condotte “reiterate” – ravvisabili, nel caso in esame per l’arco temporale significativo in cui è avvenuto l’invio di messaggi minacciosi e da ultimo si è verificato l’episodio di lesioni – abitualità questa che implica che l’evento debba essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5 , n. 51718 del 05/11/2014, Rv. 262636).

6. L’ordinanza impugnata, per le ragioni dette, va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché’ esamini nuovamente la condotta attribuita all’indagato alla luce delle precisazioni svolte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.