Stalking: reato anche se vittima non muta abitudini di vita.

22.09.2016 23:58

Cassazione penale, sez. V, sentenza 30/08/2016 n° 35778

Con sentenza n. 35778 del 30 agosto 2016, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato che per la sussistenza del reato di stalking è sufficiente che la condotta del soggetto agente abbia ingenerato nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Il caso vedeva un uomo, ritenuto responsabile di reiterati episodi di atti persecutori, essere raggiunto da una ordinanza restrittiva contenente misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in materia di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., è reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a realizzarlo. In particolare, si legge che “il delitto di atti persecutori, detto stalking, è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità” (Cass. pen., Sez. V, 26 luglio 2011, n. 29872).

Si è anche precisato che la prova dell'evento del delitto, con riferimento alla causazione nella vittima del grave e perdurante stato di ansia o di timore deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal reo ed anche dalla condotta tenuta da quest'ultimo, sia dal punto di vista della sua astratta idoneità a causare l'evento, sia con riferimento alle concrete condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2012, n. 14391).

Nella specie, i gravi e ripetuti atteggiamenti intimidatori e violenti, collegati alla incapacità dell'imputato di contenere i propri impulsi aggressivi, giustificavano la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

 

Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.php?stalking-reato-scatta-anche-vittima-muta-abitudini-vita-793b3a7ff68f901bd1ef00ac65e1ad03